Ecomostro spiaggia Sarello, ultimatum di Legambiente alla dirigente comunale che non ha ancora emesso l’ordinanza di demolizione

Torniamo sull’annosa vicenda dell’ecomostro di Aspra, l’obbrobriosa costruzione in zona Sarello, che deturpa gravemente il paesaggio. Per conoscere lo stato dell’arte abbiamo intervistato Luigi Tanghetti (nella foto), presidente di Legambiente, il quale esordisce dicendo:“Con nota indirizzata agli uffici
comunali, al sindaco e, come sempre, alla Procura della Repubblica ed agli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio, due giorni fa Legambiente Bagheria e dintorni ha inoltrato l’ultimo SOLLECITO
per la richiesta all’ufficio Condono del Comune di Bagheria sugli atti consequenziali la nota del 27.06.2018 prot. 45694 di DINIEGO dell’istanza di Condono e su omessa ordinanza di demolizione per l’ECOMOSTRO zona Sarello – Società “Nuova Poseidonia s.r.l.”

In seguito all’esposto dell’agosto scorso in cui venivano evidenziati possibili ritardi da parte degli uffici comunali, ovvero l’arenarsi del procedimento consequenziale alla nota prot. 45694 del 27.06.2018 che DINIEGA l’istanza di Condono, LEGAMBIENTE oggi chiede quindi, senza alcuna deroga, l’emissione dell’Ordinanza di Demolizione delle parti abusive dell’immobile ormai da tempo definito come ECOMOSTRO.

Il presidente Tanghetti ci parla dell’ultimo accesso alla Soprintendenza dove è stato possibile prendere visione degli atti relativi alla pratica, accesso che non è stato mai consentito presso il Comune di Bagheria. Vedasi nota di diniego a firma dell’architetto Piazza del 29/08/2019.

“Siamo stati la prima volta in Soprintendenza – afferma Tanghetti – in data 30/10/2019 dove la visione degli atti ci ha fatto riscontrare che la ditta Poseidonia non aveva presentato alcuna richiesta né di sanatoria né alcun progetto per la richiesta del NO. La seconda volta, in data 21/9/2020, dove abbiamo potuto visionare nel dettaglio gli elaborati tecnici (relazione e grafici) relativi alla “Richiesta di autorizzazione paesaggistica e definizione iter per la Sanatoria art 40 coma 6 L.47/85 su piccole porzioni di immobile esistenti ante 1976” che la ditta Poseidonia ha depositato presso l’ente regionale di tutela in data 12/11/2019 prot. 17095”.

“Non si comprende come mai la richiesta di sanatoria inoltrata al Comune di Bagheria il 13/02/2018 non sia stata contestualmente inoltrata alla Soprintendenza, dove soltanto in data 19/11/2019 prot 17095 (dopo ben 21 mesi) viene inoltrata come Richiesta di autorizzazione paesaggistica e definizione iter per la Sanatoria art 40 comma 6 L.47/85 su piccole porzioni di immobile esistenti ante 1976”.

“Non riteniamo – afferma Tanghetti- che siano ancora validi i termini di richiesta di sanatoria sottesi sia all’articolo 40 comma 6 della legge 47/85 che all’articolo 46 comma 5 del T.U. dell’edilizia, approvato con
il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 [7] (ex art. 17 legge 47/85), della richiesta del 19/11/2019 prot 17095 effettuata alla Soprintendenza.

Ricordando che l’asta per l’aggiudicazione dell’immobile alla Soc Poseidonia si è svolta nel maggio 2017 alla luce della sentenza Cons. Stato, sez, IV, 25 novembre 2013, n. 5598, il termine di 120 giorni per la presentazione della speciale sanatoria ex art. 40 Legge n. 47/85 di immobili abusivi aggiudicati o assegnati a seguito di procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali non può che decorrere dalla effettiva conoscenza dell’abuso coincidente con la immissione in possesso nell’immobile oggetto di trasferimento che riteniamo non sia stato effettuato oltre il mese di ottobre 2017”.

“Per quanto sopra c’è da chiedersi se alla data 19/11/2019 la soc Poseidona poteva richiedere la definizione iter per la Sanatoria art 40 comma 6 L.47/85 su piccole porzioni di immobile esistenti ante 1976”, secondo noi – ribadisce Tanghetti i termini non ci sono più e forse i proprietari dell’ecomostro confidano nel fatto che nessuno va a guardare i termini previsti per la presentazione di sanatorie per immobili aggiudicati all’asta, c’è un termine di 120 giorni”.

“Relativamente alla richiesta inoltrata alla Soprintendenza, ci sembra pertanto palese che sono stati superati i 120 giorni dall’immissione in possesso dell’immobile (si presume ottobre 2017) Infine relativamente alla ultima di richiesta di sanatoria – non procedibile in ogni caso anche per l’inconsistenza dei requisiti previsti dal comma 6 art 40 della L.47/85 – risulta a dir poco inopportuno definire “piccole porzioni di immobile” una superficie che produce ben oltre 500 metri cubi di edificato”.

“Quindi- conclude Tanghetti – non si può più derogare considerato il duplice diniego a domande di sanatoria (vedi nota appresso) da parte degli Uffici comunali, rimane incomprensibile tecnicamente ed amministrativamente, ma plausibile-se pur scandaloso-dal punto di vista politico, il perché gli uffici comunali non abbiano emesso l’ordinanza di demolizione come fatto per altre decine di immobili presente sulla fascia di 150 mt dalla battigia”.

“Non vorremo assistere – ribadisce il presidente di Legambiente al preannunziato trasferimento della dirigente architetto Maria Piazza ad altro servizio, per presunte motivazioni di rotazione legate
alla normativa anticorruzione, per fare in modo che si consumi un gravissimo atto di omissione di cui la dirigente dovrà rispondere per la mancata emissione della ordinanza di demolizione”.

“Cogliamo l’occasione per avere chiarezza sulle tanto criptate logiche o cronologiche priorità nell’emissione delle ordinanze di demolizione ad oggi e quale indirizzo politico abbia dato a riguardo
l’attuale amministrazione comunale. Queste informazioni attendono di averle numerosissimi cittadini e pertanto siamo disposti a fare una petizione per la richiesta.

Ravvisiamo che qualora questo ultimo sollecito non abbia riscontro, entro i termini della preannunciata rotazione delle figure apicali del comune, si procederà senza indugio alla denuncia per eventuali responsabilità di abuso ed omissione di atti d’ufficio. Auspichiamo infine un immediato riscontro sull’emissione in tempi brevissimi dell’ordinanza di demolizione per le parti abusive dell’ecomostro – soprattutto quelle insistenti sul demanio marittimo- in modo che si possa provvedere al decoroso ripristino della spiaggia del Sarello da restituire alla pubblica fruizione come bene di grande valenza paesaggistica.

Non demordiamo -conclude Tanghetti -; su questa vicenda si gioca la credibilità di questa amministrazione comunale.

(nota)
istanza di Condono ai sensi della L.R 47/85 con prot. 35445 P.C. 4008/C è stata più volte denegata, giusta nota del 20.11.2005 alla quale non è mai seguito nessun atto conseguenziale (notizia che assumiamo dall’accesso agli atti dei consiglieri comunali Tornatore e Cangialosi)

istanza di sanatoria ai sensi dell’art.40 comma 6 L.47/85 P.C.1607/n.c.e presentata al Comune di Bagheria in data 13.02.2018 prot. 11102 DINIEGATA con nota del 27.06.2018 prot. 45694 l’Ufficio tecnico del comune di Bagheria DINIEGA l’istanza di Condono e non ha – ad oggi- intrapreso gli atti conseguenziali e
non ha proceduto all’Ordinanza di Demolizione delle parti abusive.

Considerato che alla nostra associazione abbiamo assunto che: la Soprintendenza ha rilasciato il Nulla Osta “ in via eccezionale – perché le costruzioni non nuocciono alla visione panoramica della località” (citiamo quanto precisamente riportato nel NO prot n 46 del 3/02/1965 per il “progetto di ampliamento di ristorante a mare e Progetto di abitazione annessa al ristorante” che è stato realizzato a seguito di Concessione prot 172/3 del 9/01/1965 rilasciata dal Comune di Bagheria che lo ha reso agibile in data
13/11/1969. tra il 1969 al 1976 sono state realizzate opere abusive (che descriveremo di seguito) è stata presentata istanza di Condono ai sensi della L.R 47/85 con prot. 35445 P.C. 4008/C e che è stata più volte diniegata, giusta nota del 20.11.2005 alla quale non è mai seguito nessun atto conseguenziale (notizia che assumiamo dall’accesso agli atti dei consiglieri comunali Tornatore e Cangialosi)

per ultimo, in data 13.02.2018 prot. 11102 la sig.ra Coffaro Angela, rappresentante legale della Società, ha presentato al Comune di Bagheria istanza di sanatoria ai sensi dell’art.40 comma 6 L.47/85 P.C.1607/n.c.e con nota del 27.06.2018 prot. 45694 l’Ufficio tecnico del comune di Bagheria DINIEGA l’istanza di Condono e non ha– ad oggi- intrapreso gli atti conseguenziali e non ha proceduto all’Ordinanza di Demolizione delle parti abusive.

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