La sua scrivania non è a norma, dobbiamo fare la multa | Anche in smart working c’è un obbligo da rispettare: ti vengono a cercare fino a casa

Un’analisi approfondita degli obblighi di legge previsti dal D.Lgs 81/08 e dalla normativa sul Lavoro Agile per garantire la salute e la sicurezza dei videoterminalisti.

Smart Working

Smart working (Pexels) - Bagheriainfo

La salute sul posto di lavoro non è solo una questione di buon senso o di comfort, ma è regolata da normative stringenti che definiscono precisi obblighi sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Quando si parla di lavoro d’ufficio, e in particolare dell’utilizzo di videoterminali (VDT), il riferimento legislativo principale in Italia è il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza. Tuttavia, con l’esplosione dello Smart Working (o Lavoro Agile), il quadro normativo si è evoluto, intrecciando le disposizioni del Testo Unico con la Legge 81/2017, creando un nuovo scenario in cui la responsabilità della sicurezza diventa condivisa e diffusa.

Il Testo Unico sulla Sicurezza e il lavoro al videoterminale

Il cuore della normativa sulla sicurezza per chi lavora al computer risiede nel Titolo VII del D.Lgs 81/08. La legge identifica come “videoterminalista” il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali. Per questa categoria di lavoratori, il legislatore ha previsto tutele specifiche volte a prevenire disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento visivo e stress mentale.

Il datore di lavoro ha l’obbligo inderogabile di analizzare i posti di lavoro per valutarne i rischi. Questo non significa semplicemente fornire una scrivania, ma garantire che l’intera postazione rispetti i requisiti ergonomici e di igiene. Uno dei punti cardine della normativa riguarda le interruzioni: il lavoratore ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Attenzione, però: per “pausa” la legge non intende necessariamente un momento di riposo assoluto, ma un cambiamento di attività che permetta di staccare gli occhi dallo schermo e di muovere il corpo, interrompendo la staticità della postura. Inoltre, è prevista una sorveglianza sanitaria periodica, in particolare per la vista e l’apparato muscolo-scheletrico, per monitorare l’idoneità del dipendente alla mansione specifica.

Smart Working: come cambiano le responsabilità fuori dall’ufficio

Con l’avvento del Lavoro Agile, regolato dalla Legge 81/2017, il concetto di “postazione di lavoro” ha perso la sua fissità geografica, ma non i suoi requisiti di sicurezza. La normativa stabilisce che il datore di lavoro rimane responsabile della salute e della sicurezza del lavoratore anche quando la prestazione è svolta all’esterno dei locali aziendali. Tuttavia, la natura stessa dello Smart Working rende impossibile per il datore di lavoro controllare fisicamente ogni ambiente domestico o luogo terzo scelto dal dipendente.

Per colmare questo divario, la legge impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Qui entra in gioco un principio fondamentale: la cooperazione. Il lavoratore in Smart Working non è un soggetto passivo, ma ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. Ciò significa che, sebbene l’azienda debba fornire le direttive e spesso la strumentazione tecnologica (laptop, monitor), è responsabilità del lavoratore scegliere un luogo idoneo che rispetti le norme di sicurezza indicate nell’informativa, evitando luoghi con scarsa illuminazione, impianti elettrici non a norma o sedute improprie come divani o sgabelli da cucina per l’attività lavorativa prolungata.

I requisiti tecnici per una postazione a norma

Che ci si trovi in ufficio o nel proprio studio domestico, i requisiti tecnici per una postazione ergonomica corretta rimangono invariati e sono dettagliati nell’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08. Una postazione non a norma è una fonte primaria di patologie professionali a lungo termine. La sedia, elemento centrale, deve essere stabile, permettere al lavoratore libertà nei movimenti e una posizione comoda. Il sedile deve essere regolabile in altezza, lo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione, e deve esistere un supporto lombare adeguato.

Per quanto riguarda il piano di lavoro, deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera e dei documenti. Il monitor deve essere posizionato in modo che lo spigolo superiore sia all’altezza degli occhi o leggermente più in basso, a una distanza compresa tra i 50 e i 70 cm dal viso, per evitare l’affaticamento dei muscoli del collo e degli occhi. Anche l’illuminazione gioca un ruolo cruciale: deve essere sufficiente e garantire un contrasto adeguato tra lo schermo e l’ambiente circostante, evitando riflessi e abbagliamenti diretti. Rispettare queste specifiche non è solo un adempimento burocratico, ma l’unico modo per garantire una produttività sostenibile e preservare la salute del lavoratore nel tempo.