Internet senza vincoli | Il Modem obbligatorio delle compagnie telefoniche è una truffa: quando puoi rifiutare il noleggio (e risparmiare soldi)
Modem Internet (Pexels) - Bagheriainfo
Dal 2019 gli operatori sono obbligati a rispettare il principio del “modem libero”: ogni utente ha diritto di scegliere il proprio apparato per connettersi a Internet, senza essere vincolato al dispositivo fornito dal gestore.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sancito il diritto di libertà nella scelta dei terminali con la delibera 348/18/CONS, applicando in Italia le regole europee sulla neutralità della rete. Ciò significa che nessun operatore può imporre al cliente l’acquisto o il noleggio del proprio modem come condizione per attivare un contratto di connessione. Una norma pensata per favorire la concorrenza e tutelare il consumatore, spesso costretto in passato a pagare rate aggiuntive per dispositivi proprietari o difficili da sostituire.
Oggi ogni utente può collegare un modem o router di propria scelta, purché compatibile con le specifiche tecniche della linea. L’operatore deve fornire liberamente i parametri di configurazione (come username, password e protocollo di connessione) e garantire la piena funzionalità del servizio anche se si utilizza un apparato diverso. La mancata consegna dei dati di configurazione o l’imposizione di un modem “obbligatorio” costituiscono violazione della delibera e possono essere segnalate all’AGCOM o all’associazione dei consumatori.
Quando puoi dire no al modem a noleggio
La legge è chiara: il cliente può rifiutare l’apparato proposto dall’operatore in qualsiasi momento, sia al momento della sottoscrizione del contratto che durante la fornitura del servizio. Se l’offerta include un modem a pagamento, il gestore deve specificare separatamente il costo e indicare la possibilità di scegliere un dispositivo alternativo. Chi ha già sottoscritto un contratto con rate per il modem può chiedere di cessarne il pagamento restituendo l’apparato, senza penali né costi aggiuntivi, purché in buone condizioni.
L’AGCOM ha precisato che gli operatori devono pubblicare sul proprio sito i parametri tecnici per la configurazione dei modem di terze parti e garantire assistenza minima anche per chi non utilizza l’apparato fornito. Questo vale sia per le connessioni fisse in fibra o ADSL, sia per le offerte wireless e FWA. Non è quindi lecito negare il supporto tecnico o degradare la qualità della linea in base al tipo di modem utilizzato: ogni cliente ha diritto alle stesse prestazioni indicate in contratto.

I limiti e le eccezioni previste
Esistono tuttavia alcune eccezioni. Gli operatori possono fornire un modem specifico in comodato gratuito solo se indispensabile per la corretta fruizione del servizio, ad esempio per connessioni FTTH con tecnologia particolare o per apparati integrati con funzioni di fonia VoIP non replicabili su dispositivi comuni. In questi casi, l’utente deve comunque poter collegare un proprio router a valle, mantenendo libertà di configurazione della rete domestica.
Il “modem libero” non riguarda solo la scelta del dispositivo, ma anche la possibilità di utilizzarlo per più servizi contemporaneamente, come rete domestica, smart TV e sistemi di sicurezza. In caso di controversia, il cliente può rivolgersi al servizio di conciliazione AGCOM o inviare un reclamo formale, allegando copia del contratto e della comunicazione dell’operatore.
La regola del “modem libero” rappresenta un pilastro della libertà digitale: consente di risparmiare, di ridurre sprechi e di migliorare la sicurezza scegliendo prodotti aggiornabili e sostenibili. Perché, come ricorda l’Autorità, l’accesso a Internet non deve dipendere dal modem che ci viene imposto, ma da quello che decidiamo noi.