Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private

Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private

Con Ordinanza n. 16973/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità del licenziamento per chi L’art. 33, L.104/92, riconosce il diritto per il lavoratore, di aver riconosciuti dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia, 3 giorni di permesso per ogni mese, con retribuzione versata dall’Inps. Tuttavia, i giorni di permesso non devono servire per riposarsi, fare vacanza o svolgere attività personali. Essi devono essere unicamente impiegati per l’assistenza al disabile con presenza presso la dimora di quest’ultimo. La presenza non deve essere per forza continuativa ed è pertanto legittimo un momentaneo Ed invero, secondo la Suprema Corte, il permesso di cui alla L. 104/92 art. 33, deve essere riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini In particolare, viene richiamato l’orientamento della Corte di legittimità che afferma che “il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita Indubbiamente, tale orientamento va inteso in senso ampio, ritenendosi pertinente con l’assistenza al disabile anche il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche, purché interessino lo stesso. Diverso è, invece, il caso di specie, in cui è stato accertato che il dipendente ha fruito di quattro ore e mezzo di permessi riconosciuti per prestare assistenza alla madre, per svolgere attività non ricollegabili in alcun modo alle necessità della stessa; per tale ragione la Corte ha ritenuto legittimo il suo licenziamento.